Tar: Centro diurno per persone autistiche della provincia di Trapani sarà assegnato ad una società di Palermo

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Nel 2022, con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASP di Trapani veniva indetta, ai sensi del D.A. n. 1151 del 11 giugno 2019, una procedura aperta volta alla selezione “di un Ente per l’attivazione e la contrattualizzazione di n. 1 Centro Diurno di n. 20 posti per persone affette da disturbo autistico, da dislocare nell’area Marsala/Mazara del Vallo/Castelvetrano.
Essendo in possesso dei requisiti previsti dall’avviso presentavano la propria domanda di partecipazione sia la società A. srl., con sede legale a Palermo, sia la società M. s.r.l., con sede legale ad Enna.
All’esito della predetta procedura l’Asp di Trapani provvedeva alla pubblicazione della graduatoria definitiva, in cui la società A.srl. veniva collocata al primo posto, risultando la vincitrice della gara, mentre, la società M.srl. veniva collocata alla quarta posizione.
Non condividendo la propria posizione in graduatoria la società M.s.rl. proponeva un ricorso giurisdizionale avanti al TAR-Palermo, chiedendo l’annullamento degli atti relativi alla suddetta procedura.
A fine di resistere a tale azione, si costituiva in giudizio la società A. srl., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, i quali chiedevano il rigetto del ricorso.
In particolare, Avv.ti Rubino e Impiduglia eccepivano in primo luogo l’irricevibilità del ricorso proposto dalla società M. srl, per tardiva impugnazione della delibera con cui era stata approvata la graduatoria di merito.
Inoltre, detti difensori eccepivano altresì l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del “ne bis in idem”, poiché la società ricorrente aveva già impugnato gli atti oggetto del ricorso, e nello specifico la delibera di indizione della suddetta procedura, con un precedente ricorso definito con una sentenza di rigetto.
Dunque, nel caso di specie, l’impugnazione di atti già censurati con un precedente ricorso non avrebbe potuto che ritenersi in palese violazione del principio del ne bis in idem.
Inoltre, sempre gli Avv.ti Rubino e Impiduglia rilevavano nel merito l’infondatezza degli assunti sostenuti dalla società ricorrente, in quanto, l’ASP di Trapani non avrebbe potuto procedere all’affidamento del citato Centro Diurno sulla base del criterio cronologico, come sostenuto dalla società ricorrente, in quanto, in conformità alla normativa di riferimento, la scelta del soggetto da accreditare attraverso una procedura selettiva, deve aprirsi invece a tutti gli operatori economici presenti sul territorio, a prescindere dal previo possesso dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento.
Ebbene, con sentenza del 03.06.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, il TAR-Palermo, ha rigettato il ricorso proposto dalla M.srl, dichiarandolo in parte irricevibile ed in parte inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto, come detto, i profili di censura riproposti dalla società ricorrente sono stati oggetto di un precedente pronunciamento da parte del medesimo TAR.
Inoltre, con la medesima pronuncia il TAR-Palermo ha altresì condannato la società soccombente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite.

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