Il sig. L.L. fin dal 1995 è titolare di un’attività di cava regolarmente autorizzata e sita nel Comune di Sciacca.
Il padre del titolare della cava, nel 1996 era stato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Agrigento per la durata di quattro anni dal 1996 al 2000, ma dopo tale precedente ha osservato una condotta specchiata e lontana da frequentazioni controindicate.
Nondimeno, la Prefettura di Agrigento, a seguito di una verifica disposta dal distretto minerario nei confronti dei soggetti proprietari di talune aree su cui sorge la cava del sig. L.L., ha adottato un provvedimento interdittivo nei confronti del padre, soggetto che, se pure comproprietario di uno dei terreni interessati dall’attività di cava, non esercita alcuna attività di impresa e non ha alcun ruolo nella gestione dell’impresa del figlio.
A seguito del provvedimento interdittivo adottato nei confronti del padre del ricorrente, il Distretto Minerario di Caltanissetta, competente territorialmente, senza attivare il necessario contraddittorio procedimentale ed in assenza di un provvedimento interdittivo diretto nei confronti dell’impresa del figlio, ha disposto l’immediata decadenza dell’autorizzazione di cava .
A questo punto il sig. L.L. si è rivolto agli Avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Vincenzo Airo’, al fine di proporre ricorso innanzi al TAR Palermo.
In particolare, gli avv.ti Rubino, Alfieri ed Airo’ hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento di decadenza per l’assenza del preventivo contraddittorio e l’assenza dei presupposti in quanto secondo le previsioni del codice antimafia,
l’effetto interdittivo delle comunicazioni antimafia riguarda soltanto le imprese nei cui confronti sono rese, e non anche nei confronti di soggetti diversi che con esse hanno eventuali rapporti commerciali o parentali.
I legali del sig. L.L. hanno, altresì, contestato la fondatezza degli assunti posti a fondamento del provvedimento interdittivo adottato nei confronti del padre, il quale, proprio grazie alla propria buona condotta e la presa di distanza dagli ambienti criminali, nel frattempo ha ottenuto la piena riabilitazione dalla misura di prevenzione adottato oltre vent’anni addietro.
Il TAR Palermo, Sez.I, presieduto dal dott. Salvatore Veneziano e relatore la dott.ssa Maria Cappellano, ha accolto la domanda cautelare proposta e sospeso il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava.
Il particolare, il TAR Palermo ha ritenuto che le censure dedotte dagli avv.ti Rubino, Alfieri ed Airo’: “presentano profili di fumus boni iuris avuto riguardo, in particolare, al provvedimento di decadenza, in quanto tale provvedimento – il quale non pare costituire di per sé un atto vincolato rispetto alla comunicazione antimafia, avente come destinataria una ditta terza – è stato adottato a distanza di molti anni dal rilascio dell’autorizzazione senza garantire il previo contraddittorio con il privato, pur incidendo in maniera definitiva sull’esercizio dell’attività lavorativa”.
Per effetto della pronuncia cautelare, il sig. L.L. potrà continuare ad esercitare la propria attività lavorativa nelle more della definizione del merito del giudizio ove, peraltro, verrà approfondita anche la questione dell’estensibilità degli effetti delle comunicazioni/informazioni antimafia a soggetti diversi dai diretti destinatari.