Il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto, aveva sciolto il Consiglio Comunale di Sommatino e nominato il dott. Giovanni Cocco quale Commissario Straordinario fino alla scadenza naturale dell’Organo consiliare (prevista per il 2022).
Tale scioglimento è stato disposto per la mancata tempestiva approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.
Avverso il provvedimento di scioglimento hanno proposto ricorso, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, i consiglieri Angela Emanuela Pia Cocita, Simona Bennici, Salvatore Letizia, Giuseppe Rosario Gaetano Cigna, Daniele Pirrello e Nicola Calogero Scarlata.
In particolare, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno censurato il Decreto di Scioglimento in quanto adottato (a differenza di quanto avvenuto in casi analoghi e relativi ai Comuni di Aragona e Giarre) senza osservare le modalità di cui agli artt. 109 Bis e 54 OREL, ai sensi dei quali lo scioglimento del Consiglio Comunale – per mancata adozione del bilancio di previsione o di atti equiparabili (quale deve classificarsi “l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”) – è solo eventuale ed è, comunque, preceduto dalla convocazione, da parte di un Commissario all’uopo nominato, di una seduta consiliare e dall’assegnazione di un termine ai consiglieri “per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione”.
Con il ricorso, è stato, inoltre, rilevato l’illegittimità del provvedimento di scioglimento in quanto adottato in assenza delle opportune garanzie procedimentali e nonostante il ritardo nell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato fosse giustificato da specifiche esigenze.
Il TAR Sicilia,Palermo, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia e condividendo “la ricostruzione normativa dell’istituto applicabile in specie come prospettata dai ricorrenti”, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di Sommatino .
Pertanto, per effetto della pronunzia cautelare, i Consiglieri Comunali di Sommatino si sono reinsediati nelle loro cariche.
Successivamente, il Presidente della Regione ha revocato in autotutela il Decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Sommatino.
Pertanto, gli avv.ti Rubino e Impiduglia, nell’interesse dei ricorrenti, hanno chiesto al TAR di dichiarare cessazione la materia del contendere e di condannare l’amministrazione regionale al pagamento delle spese di giudizio.
Il TAR Palermo, aderendo alle richieste degli avv.ti Impiduglia e Rubino, ha dichiarato, con sentenza, la cessazione della materia del contendere
Per effetto di tale sentenza i consiglieri di Sommatini potranno continuare ad espletare il loro mandato sino alla naturale scadenza (prevista per 2022) mentre l’Ammnistrazione regionale dovrà rimborsare loro le spese legali liquidate in euro 2.000.