Un ambulatorio odontoiatrico “D.S. s.a.s.”, con sede in Corleone, titolare di regolare accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale, aveva impugnato per violazione di legge, disparità di trattamento e carenza di istruttoria e di motivazione, la nota con la quale l’ASP di Palermo, ritenendo insussistenti i presupposti richiesti dalla normativa di settore (art. 3 D.A. 2777/2017), aveva respinto l’istanza presentata per l’incremento del budget fino a quel momento assegnato alla struttura per l’erogazione delle prestazioni in favore degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale.
Con successivi motivi aggiunti al ricorso introduttivo, la struttura ricorrente aveva poi impugnato i provvedimenti di rideterminazione del budget delle singole strutture convenzionate per l’anno 2017 e per il biennio 2018-2019, nella parte in cui l’ASP di Palermo aveva confermato l’assegnazione del medesimo budget fino ad allora erogato alla struttura odontoiatrica corleonese.
Si costituivano in giudizio l’ASP di Palermo ed il controinteressato, dott. E.B. – assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – titolare di altra struttura accreditata e contrattualizzata in odontoiatria e destinataria, secondo la tesi sostenuta dalla struttura ricorrente, di un incremento del budget assegnato in carenza dei relativi presupposti.
Il T.A.R. Palermo, accogliendo le eccezioni formulate dagli avvocati Rubino ed Impiduglia, difensori della struttura odontoiatrica controinteressata, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ed irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.
Come sostenuto, infatti, dagli avv.ti Rubino ed Impiduglia e condiviso dai Giudici amministrativi, la struttura ricorrente non soltanto non aveva impugnato i provvedimenti con i quali l’ASP di Palermo – di fatto, disattendendo l’istanza di incremento del budget presentata dalla struttura ricorrente – aveva determinato il budget delle singole strutture convenzionate e ripartito le somme del “c.d. fondo perequativo”, confermando alla struttura ricorrente lo stesso budget assegnato nell’anno 2017, ma aveva anche sottoscritto il relativo contratto di assegnazione, accettando senza riserva tutte le condizioni, compresa la clausola relativa all’ammontare del budget assegnato..
Il TAR Palermo, inoltre, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai legali Rubino ed Impiduglia, ha dichiarato irricevibile il ricorso per motivi aggiunti depositato, avendo la struttura ricorrente impugnato tardivamente i provvedimenti, adottati dall’ASP di Palermo, di rideterminazione del budget 2017 e di determinazione dei budget per il biennio 2018-2019 alle strutture convenzionate.
Nessun incremento del budget assegnato, pertanto, potrà essere riconosciuto alla struttura odontoiatrica di Corleone, condannata con la medesima statuizione anche al pagamento delle spese legali sia nei confronti dell’ASP di Palermo sia in favore del controinteressato costituitosi in giudizio; mentre, nessuna decurtazione di budget subirà la struttura controinteressata.