Tar Palermo: legittima l’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli autocarri rap

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Con apposita delibera, ritualmente pubblicata, la R.A.P. S.p.A. ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli autocarri scarrabili.
All’esito della procedura veniva dichiara aggiudicataria la società Mavib di Misilmeri.
Tuttavia il provvedimento di aggiudicazione della gara veniva impugnato dalla società C. , secondo classificata, davanti al Tar Sicilia Palermo.
In particolare la società ricorrente chiedeva l’annullamento-previa sospensione-  di tutti gli atti della procedura di gara indetta dalla RAP spa, nella parte in cui l’incanto in questione risultava aggiudicato in favore della società MAVIB che, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara di che trattasi in ragione di talune insanabili irregolarità asseritamente riscontrate nella documentazione di gara.
Si costituiva in giudizio la società Mavib aggiudicataria del servizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per chiedere il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare proposta in uno con lo stesso.
In particolare gli Avvocati Rubino ed Alfieri evidenziavano come la RAP avesse correttamente aggiudicato il servizio in favore della propria assistita, rilevando l’infondatezza e la pretestuosità delle censure avversarie, smentite per tabulas dalla documentazione prodotta dalla società MAVIB attestante, di contro, il pieno possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio di che trattasi
Il Tar Sicilia Palermo Sezione terza, condividendo la tesi degli Avvocati Rubino ed Alfieri, ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente,  condannando quest’ultima anche al pagamento delle spese giudiziali, osservando come l’impresa aggiudicataria, per conferimento dell’intero asset aziendale di una precedente impresa individuale, disponesse con continuità delle capacità ed esperienza già maturate nella impresa conferente e che, comunque, il bando comunque non prevedeva espressamente la necessaria coincidenza tra il nominativo del Responsabile Tecnico indicato nel certificato camerale e quello invece segnalato all’Amministrazione quale responsabile tecnico preposto, quale referente, alla gestione tecnica dell’appalto, purché il nominativo indicato fosse in possesso, come nel caso in esame  dei titoli e capacità tecniche richieste.
Alla luce della superiore pronuncia, dunque, la società Mavib potrà continuare il servizio di manutenzione degli autocarri scarrabili della RAP.

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