La Sig.ra P.C. originaria di Burgio (AG), avendo ereditato da un proprio parente una cappella gentilizia sita nel cimitero del Comune di Burgio, nel 2019 a seguito di un accesso sui luoghi, veniva a conoscenza del fatto che il Comune di Burgio, senza chiedere nessun consenso alla stessa, aveva acconsentito alla tumulazione della salma di un defunto non appartenente alla famiglia della P.C. all’interno della cappella familiare di quest’ultima.
Conseguentemente, la Sig.ra P. C. presentava richiesta di accesso agli atti, con la quale richiedeva al Comune di Burgio di prendere visione ed estrarre copia degli atti con i quali era stata disposta la tumulazione della salma all’interno della cappella gentilizia di sua proprietà.
Ma la detta istanza rimaneva priva di riscontro.
Sicché, la Sig.ra P.C, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, decideva di proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, chiedendo la condanna del Comune di Burgio all’esibizione della documentazione richiesta.
Durante lo svolgimento del giudizio, la difesa della P.C. evidenziava non solo come la stessa fosse titolare di un interesse qualificato ad ottenere la documentazione in commento, ma anche la palese illegittimità del silenzio formatosi in merito all’istanza di accesso proposta dalla ricorrente.
Ebbene, con sentenza del 14.11.2022, il T.A.R. Palermo, Sez. II, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha accolto il ricorso proposto dalla P.C. e ha ordinato al Comune di Burgio di esibire la documentazione richiesta entro il termine di giorni trenta, condannandolo anche al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente oltre alla refusione del contributo unificato.