Un buco nell’acqua. Il TAR- Palermo dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Santo Stefano Quisquina avverso la realizzazione del pozzo Monnafarina.
La sentenza n.3493 del 13.12.2024 del TAR SICILIA PALERMO ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Santo Stefano Quisquina, in persona del Sindaco Rag. Francesco Cacciatore, difeso dall’Avv. Giovanni Immordino, contro l’ATI di Agrigento assistita dall’ Avv. Girolamo Rubino e l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini assistita dall’Avv. Michele Cimino.
In un momento emergenziale e di crisi idrica che la Sicilia sta attraversando e dal quale purtroppo non è ancora uscita, la Protezione Civile con l’OCDPC n. 1084 del 19/05/2024 aveva disposto la realizzazione e attivazione dei pozzi in Sicilia, cui si era dato seguito con la determinazione motivata n. 1970 del 19/08/2024 di “conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria”, adottata dall’A.I.C.A. e relativa all’intervento di Realizzazione del pozzo Monnafarina e condotta di adduzione all’acquedotto Voltano nei Comuni di Castronovo di Sicilia (PA) e Santo Stefano di Quisquina (AG).
In particolare, con il suddetto ricorso il Comune di Santo Stefano Quisquina, difeso dall’ Avv. Immordino, ha impugnato innanzi al TAR-Palermo al fine di ottenerne l’annullamento, la determina n. 53 del 29/08/2024 del Direttore dell’Assemblea Territoriale Idrica Agrigento – ATO 9 AG, con la quale si è preso atto della determinazione n. 1970 del 19/08/2024 del RUP presso l’A.I.C.A. di conclusione positiva della conferenza dei servizi e si è approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dei lavori di “Realizzazione pozzo Monnafarina e condotta di adduzione all’acquedotto Voltano” nonché la determinazione motivata n. 1970 del 19/08/2024 di “conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria”, adottata dal RUP.
In particolare, il Comune di Santo Stefano Quisquina ha lamentato l’asserita violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 14-bis e ter della L.241/90, in quanto a detta del predetto Comune la Conferenza dei servizi si sarebbe svolta in modalità semplificata senza garantire un adeguato contraddittorio tra le amministrazioni coinvolte, ed altresì ha lamentato un asserito eccesso di potere e difetto di istruttoria, asserendo che le conclusioni raggiunte in sede di conferenza non sarebbero state supportate da elementi tecnico-scientifici adeguati.
Per resistere al predetto ricorso si sono costituiti in giudizio sia l’ATI di Agrigento, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, sia l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini con il patrocinio dell’Avv. Michele Cimino, i quali in difesa delle predetta Amministrazioni hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito detti legali hanno eccepito come il provvedimento autorizzatorio impugnato dal Comune di santo Stefano Quisquina risultava posto a valle di atti di pianificazione generali non più contestabili, in quanto il progetto risultava già inserito nel Piano dell’Ambito dell’ATO di Agrigento approvato dall’assemblea dei Sindaci con deliberazione del 2020 e con la presenza del Sindaco del Comune ricorrente ed inoltre detto piano era stato altresì riapprovato a seguito della conclusione della procedura di VAS con deliberazione del dicembre del 2023 avverso la quale non era mai stata proposta alcuna impugnativa.
In data 3.12.2024 si è tenuta l’udienza in camera di consiglio in cui i difensori delle Amministrazioni resistenti hanno ribadito le proprie argomentazioni difensive ed hanno insistito sull’inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Santo Stefano Quisquina.
Ebbene, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Girolamo Rubino e Michele Cimino, il TAR-Palermo con sentenza del 13.12.2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.