Volo aereo cancellato? Ecco come chiedere il rimborso

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Chiunque utilizzi abitualmente l’aereo sa che trovarsi di fronte a qualche contrattempo (come il volo cancellato) può essere particolarmente frustrante, sia che si tratti di un viaggio di lavoro, sia che si tratti di una vacanza. Se a ciò aggiungiamo che potresti ritrovarti a molti km da casa, magari all’estero, ecco che sembra farsi buio sui tuoi diritti di viaggiatore che invece sono scritti in modo molto chiaro a livello europeo!

Cosa intendiamo per cancellazione del volo?

La cancellazione del volo si verifica quando non viene effettuato il volo originariamente previsto dalla compagnia. In questa situazione, il Reg. UE 261/2004 prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri, ma è bene capire subito in quali situazioni sei protetto dalla normativa europea che si applica a tutti i voli (che siano di linea, charter, low cost), ma a condizione che:

  • siano in partenza da un aeroporto comunitario
  • siano in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria.

Insomma, queste regole non si applicano:

  • ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

Chi ha diritto alla tutela in caso di volo cancellato?

Prima di esaminare insieme la protezione offerta dalla normativa europea in caso di cancellazione, è bene che tu sappia che per avere diritto alla tutela, devi:

  • essere in possesso di un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree);
  • devi avere una prenotazione confermata;
  • devi presentarti al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre 45 minuti prima dell’ora di partenza.

Non ha accesso alla tutela prevista dal regolamento europeo, quindi, il passeggero che:

  • viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
  • se l’imbarco viene negato per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.

Quali diritti in caso di cancellazione del volo?

Come previsto dal Reg. UE n. 261/2004 in caso di volo cancellato il passeggero ha diritto a sua scelta ad una di queste tre opzioni:

  1. rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
  2. imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
  3. imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

Inoltre il passeggero ha diritto all’assistenza, cioè pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, ma anche: sistemazione in albergo, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa. Ed ancora la compagnia deve mettere a disposizione la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Quando scatta anche il risarcimento del danno?

In alcuni casi potresti aver diritto anche alla compensazione pecuniaria, cioè ad un risarcimento del danno che è collegato alla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) ed alla distanza. In pratica:

  • 250 europer le tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri;
  • 400 europer le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
  • 600 europer tutte le altre tratte.

Ma attenzione, la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui:

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: un attentato terroristico, scioperi non annunciati, un allarme per la sicurezza.

Proprio in tema di compensazione pecuniaria, il 29 settembre 2022, è intervenuta nuovamente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza che rafforza il livello di protezione dei passeggeri in caso di cancellazione e ritardo del volo, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, in cui i consumatori hanno subito frequenti disservizi in materia di trasporto aereo (causa C-597/20 LOT). Infatti la Corte di Giustizia ha affermato che uno dei modi attraverso i quali si può garantire un’efficace applicazione delle norme indicate dal

 Regolamento UE n.261/2004, è assicurarsi che le sanzioni previste in caso di violazione della normativa siano applicate in modo effettivo e rapido, cercando di evitare i costi e le lungaggini di un’azione giurisdizionale di risarcimento dei danni.

Per questo motivo la Corte di Giustizia ha previsto che uno Stato membro possa autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale regolamento a imporre al vettore aereo inadempiente l’erogazione della compensazione pecuniaria, nel caso in cui sia stato incaricato di un reclamo individuale di un consumatore danneggiato. Poi, nel caso in cui le parti vogliano ottenere maggiore soddisfazione, potranno sempre rivolgersi all’Autorità giurisdizionale, ma senza che il ricorso al giudice nazionale costituisca l’unica strada percorribile per i passeggeri che vogliano ottenere ristoro. La compensazione pecuniaria infatti deve rappresentare un’immediata forma di risarcimento nel caso in cui i danni subiti dai passeggeri siano uniformi e facilmente individuabili dall’Autorità competente sulla base di criteri oggettivi.

Una cosa importante da ricordare se il volo è cancellato

Come detto, in vista di un risarcimento da volo cancellato, il fattore tempo ha la sua importanza, visto che la compagnia aerea è tenuta ad avvertirti della cancellazione via telefono, sms o e-mail (a seconda dell’opzione espressa dal passeggero al momento della prenotazione). Se questo avviso arriva almeno 2 settimane prima dalla data di partenza, si avrà diritto soltanto al rimborso del biglietto o del prezzo relativo alla parte del viaggio non effettuata. Ma, in questo caso, tra i diritti dei passeggeri non c’è quello al risarcimento: questo perché si stima che il consumatore abbia avuto il tempo di organizzarsi diversamente. Ci sono poi altre limitazioni ai risarcimenti, ad esempio nel caso venga offerto (anche a meno di 2 settimane dalla partenza) un volo alternativo

Unione Nazionale Consumatori

Manlio Cardella

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